26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 novembre 2012 — Repubblica italiana/Commissione europea, Repubblica di Lituania, Repubblica ellenica

(Causa C-566/10 P) (1)

(Impugnazione - Regime linguistico - Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti - Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali - Lingua delle prove - Scelta della seconda lingua tra tre lingue ufficiali)

2013/C 26/04

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato), Repubblica di Lituania, Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou, S. Vodina e G. Papagianni, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010, Italia/Commissione (cause riunite T-166/07 e T-285/07), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento dei bandi relativi ai concorsi generali EPSO/AD/94/07 (GU 2007, C 45 A, pag. 3), EPSO/AST/37/07 (GU 2007, C 45 A, pag. 15) e EPSO/AD/95/07 (GU 2007, C 103 A, pag. 7)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2010, Italia/Commissione (T-166/07 e T-285/07), è annullata.

2)

I bandi dei concorsi generali EPSO/AD/94/07, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei media, EPSO/AST/37/07, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della comunicazione e dell’informazione, ed EPSO/AD/95/07, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione), sono annullati.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica italiana nonché quelle da essa stessa sostenute in entrambi i gradi di giudizio.

4)

La Repubblica ellenica e la Repubblica di Lituania sopportano ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.