20.4.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-556/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articoli 4, paragrafo 2, e 14, paragrafo 2 - Gestore dell’infrastruttura - Indipendenza organizzativa e decisionale - Struttura di holding - Direttiva 2001/14 - Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1 - Fissazione dei diritti sulla base dei costi diretti - Imposizione dei diritti - Costi diretti - Costi totali - Direttiva 2001/14 - Articolo 6, paragrafo 2 - Assenza di incentivi a ridurre i costi - Direttiva 91/440 - Articolo 10, paragrafo 7 - Direttiva 2001/14 - Articolo 30, paragrafo 4 - Organismo di regolamentazione - Competenze)

2013/C 114/07

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller, N. Graf Vitzthum, agenti, e R. Van der Hout, advocaat)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková e T. Müller, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine assegnato di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 2, 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafo 4, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 38 del 5.2.2011.