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22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 287/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — ERSTE Bank Hungary Nyrt/Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt
(Causa C-527/10) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure d’insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 5, paragrafo 1 - Applicazione nel tempo - Azione reale promossa in uno Stato non membro dell’Unione europea - Procedura d’insolvenza aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro - Primo Stato divenuto membro dell’Unione europea - Applicabilità)
2012/C 287/06
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Legfelsőbb Bíróság
Parti
Ricorrente: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Convenuti: Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Legfelsőbb Bíróság — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Azione reale promossa nello Stato membro nel territorio in cui si trova l’oggetto del diritto reale di cui trattasi contro una convenuta avente la propria sede in un altro Stato membro e contro la quale è stata aperta una procedura d’insolvenza in tale secondo Stato prima dell’adesione del primo Stato all’Unione europea — Applicabilità nel tempo dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile, in circostanze quali quelle del procedimento principale, anche alle procedure d’insolvenza aperte prima dell’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea nel caso in cui, il 1o maggio 2004, i beni del debitore che erano oggetto del diritto reale di cui trattasi si trovassero nel territorio di detto Stato, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.