12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

(Causa C-511/10) (1)

(Sesta direttiva IVA - Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma - Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte - Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti - Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi - Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA)

2013/C 9/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Hildesheim

Resistente: BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte — Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e residenziali — Calcolo del prorata di detrazione in base al volume d’affari afferente i locatari commerciali — Normativa nazionale che prevede il calcolo del prorata in base alla superficie dell’immobile afferente tali locatari

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.