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22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 287/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
(Causa C-509/10) (1)
(Proprietà intellettuale e industriale - Regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Privilegio degli agricoltori - Nozione di «equa compensazione» - Risarcimento del danno subito - Infrazioni)
2012/C 287/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck
Convenuta: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 14, n. 3 e 94, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), nonché degli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14) — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Contraffazione — Obbligo di versare al titolare di una siffatta privativa un’equa compensazione e di risarcire il danno subito da quest’ultimo — Criteri per determinare l’equa compensazione e il danno
Dispositivo
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1) |
Al fine di fissare l’«equa compensazione» dovuta, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, da parte di un agricoltore che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante impianto senza ottemperare agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del predetto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, si deve prendere come base di calcolo l’importo del corrispettivo dovuto per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione di varietà protette della specie vegetale di cui trattasi nella stessa zona. |
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2) |
Il pagamento di un indennizzo per le spese sostenute per il controllo del rispetto dei diritti del titolare di un ritrovato vegetale non rientra nel calcolo dell’«equa compensazione» di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. |