26.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Italia) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

(Causa C-500/10) (1)

(Fiscalità - IVA - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Sesta direttiva - Articoli 2 e 22 - Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado)

2012/C 151/11

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna

Parti

Ricorrente: Ufficio IVA di Piacenza

Convenuta: Belvedere Costruzioni Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 2 e 22 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Obbligo in capo agli Stati membri di garantire l’effettiva riscossione dell’IVA — Normativa nazionale che prevede, a determinate condizioni, la chiusura del procedimento giurisdizionale in materia tributaria senza decisione nel merito del giudice di terzo grado e il conseguente passaggio in giudicato della decisione del giudice di secondo grado — Asserito effetto di rinuncia alla riscossione delle imposte armonizzate

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede l’estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni — e, in pratica, più di quattordici anni — prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l’Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione tributaria.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.