8.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 379/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X NV/Staatssecretaris van Financïen

(Causa C-498/10) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa tributaria - Ritenuta alla fonte dell’imposta sui compensi che deve essere effettuata, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi residente sul territorio nazionale, sul compenso dovuto ad un prestatore di servizi residente in un altro Stato membro - Assenza di un siffatto obbligo nel caso di un prestatore di servizi residente nello stesso Stato membro)

2012/C 379/05

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X NV

Convenuto: Staatssecretaris van Financïen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 56 TFUE — Restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Ritenuta alla fonte dell’imposta sugli utili che deve essere applicata dal beneficiario di una prestazione di servizi, stabilito sul territorio nazionale, al compenso dovuto ad un prestatore con sede in un altro Stato membro — Assenza di tale obbligo nel caso di un prestatore di servizi avente sede nello stesso Stato membro

Dispositivo

1)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto, in forza della normativa di uno Stato membro, al destinatario di servizi di procedere alla ritenuta alla fonte dell’imposta sui compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, mentre un siffatto obbligo non sussiste per quanto riguarda i compensi corrisposti ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro in questione, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità.

2)

Nei limiti in cui la restrizione alla libera prestazione di servizi derivante dalla normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, risulti dall’obbligo di procedere alla ritenuta alla fonte, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità, tale restrizione può essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficace riscossione dell’imposta e non eccede quanto necessario per la realizzazione di tale obiettivo, anche tenuto conto delle possibilità di reciproca assistenza, in materia di riscossione delle imposte, offerte dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001. La successiva rinuncia alla ritenuta alla fonte di cui trattasi nel procedimento principale non incide sulla valutazione della sua idoneità a realizzare l’obiettivo perseguito, né della sua proporzionalità, che devono essere valutate unicamente alla luce dell’obiettivo da realizzare.

3)

Al fine di valutare se l’obbligo del destinatario di servizi di procedere alla ritenuta alla fonte, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità, costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi vietata dall’articolo 56 TFUE, non è rilevante sapere se il prestatore di servizi non residente possa detrarre l’imposta trattenuta nei Paesi Bassi dall’imposta di cui è debitore nello Stato membro in cui è stabilito.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.