10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal in Northern Ireland — Regno Unito) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

(Causa C-474/10) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2001/42/CE - Art. 6 - Designazione, a fini di consultazione, di un’autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi - Possibilità per un’autorità consultiva di concepire piani o programmi - Obbligo di designazione di un’autorità distinta - Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico)

2011/C 362/14

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal in Northern Ireland

Parti

Ricorrente: Department of the Environment for Northern Ireland

Convenuta: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal in Northern Ireland — Interpretazione dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Designazione, a fini di consultazione, di un'autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi — Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico

Dispositivo

1)

In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 6, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, non impone che sia creata o designata un’altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all’autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall’autorità dalla quale essa promana.

2)

L’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone che siano fissati in modo preciso nella normativa nazionale di recepimento di tale direttiva i termini entro i quali le autorità designate e il pubblico che ne è o probabilmente ne verrà toccato, ai sensi dei nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il proprio parere su una determinata proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale e, di conseguenza, il citato n. 2 non osta a che siffatti termini siano stabiliti di volta in volta dall’autorità che elabora un piano o un programma. Tuttavia, in quest’ultimo caso, tale medesimo n. 2 prescrive che, ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia congruo e consenta quindi di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.