16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pest Megyei Bíróság — Ungheria) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt

(Causa C-472/10) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Articolo 3, paragrafi 1 e 3 - Articoli 6 e 7 - Contratti stipulati con i consumatori - Clausole abusive - Modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del professionista - Azione inibitoria collettiva promossa a nome dei consumatori da un ente individuato dalla legislazione nazionale - Accertamento del carattere abusivo della clausola - Effetti giuridici)

2012/C 174/08

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Pest Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Convenuta: Invitel Távközlési Zrt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Pest Megyei Bíróság — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con i punti 1, lettera j), e 2, lettera d), dell’allegato, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Clausola che autorizza il professionista a modificare unilateralmente i termini del contratto senza valido motivo e senza una descrizione esplicita delle modalità di variazione del prezzo — Carattere abusivo della clausola — Effetti giuridici derivanti dalla constatazione del carattere abusivo della clausola nel contesto di un ricorso collettivo

Dispositivo

1)

Spetta al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sul procedimento inibitorio, promosso a tutela della collettività, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, accertare, rispetto all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il carattere abusivo di una clausola figurante nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori a mezzo della quale un professionista prevede una modifica unilaterale delle spese collegate al servizio da prestare, senza peraltro descrivere chiaramente le modalità di quantificazione delle spese suddette né specificare validi motivi per tale modifica. Nell’effettuare tale valutazione, detto giudice dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori delle quali fa parte la clausola controversa, nonché della legislazione nazionale che prevede i diritti e gli obblighi che potrebbero aggiungersi a quelli previsti dalle condizioni generali di cui trattasi, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e, se del caso, se i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta al fatto che l’accertamento della nullità di una clausola abusiva che fa parte delle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori nell’ambito di un’azione inibitoria, di cui all’articolo 7 della medesima direttiva, promossa avverso un professionista a tutela della collettività e a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, produca, ai sensi di tale legislazione, effetti nei riguardi di tutti i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le stesse condizioni generali, ivi inclusi quei consumatori che non siano parte del procedimento inibitorio;

qualora il carattere abusivo di una clausola che fa parte delle condizioni generali dei contratti sia stato accertato nell’ambito di un procedimento siffatto, i giudici nazionali debbono, anche per l’avvenire, trarne d’ufficio tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale affinché tale clausola non vincoli i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010