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9.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB
(Causa C-461/10) (1)
(Diritto d’autore e diritti connessi - Trattamento di dati via Internet - Lesione di un diritto esclusivo - Audiolibri resi accessibili per mezzo di un server FTP via Internet tramite un recapito IP fornito dall’operatore Internet - Ingiunzione rivolta all’operatore Internet di fornire il nominativo ed il recapito dell’utilizzatore dell’indirizzo IP)
2012/C 165/07
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrenti: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB
Resistente: Perfect Communication Sweden AB
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54) nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Proprietà intellettuale — Diritto esclusivo, detenuto da società editrici, di mettere a disposizione del pubblico audiolibri — Pretesa violazione di tale diritto per essere stati tali libri resi accessibili mediante un server FTP (File transfer protocol), programma di sharing di dati via Internet — Ingiunzione, rivolta all’operatore Internet fornitore della connessione Internet del server mediante l’attribuzione di un indirizzo IP, di comunicare al titolare dei diritti d’autore informazioni riguardanti i nominativi e i recapiti dei soggetti registrati quali utilizzatori di tale indirizzo IP nel corso di un determinato periodo
Dispositivo
La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta all’applicazione di una normativa nazionale, istituita sulla base dell’articolo 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale, ai fini dell’identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 2006/24.
Resta irrilevante, nella causa principale, la circostanza che lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla trasposizione della direttiva 2006/24 malgrado la scadenza del termine a tal fine previsto.
Le direttive 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e 2004/48 devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, nella parte in cui tale normativa consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, domanda di ingiunzione di comunicare dati di carattere personale, di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenuto debitamente conto delle esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, i contrapposti interessi in gioco.