11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Causa C-427/10) (1)

(IVA - Recupero dell’imposta indebitamente versata - Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell’indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi - Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell’imposta al prestatore dopo che per quest’ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell’amministrazione finanziaria - Principio di effettività)

(2012/C 39/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa

Convenuti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell’art. 17, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Rimborso dell’imposta versata a torto — Normativa nazionale che prevede possibilità di agire in giudizio per il rimborso dinanzi a due giudici diversi, con termini diversi, secondo che si tratti del cessionario/committente del servizio di riscossione dell’imposta (termine di 10 anni) o del cedente/prestatore dello stesso servizio (termine di 2 anni) — Possibilità per il cessionario/committente di chiedere il rimborso dell’imposta al cedente/prestatore del servizio dopo la scadenza per quest’ultimo del termine per agire — Principi di neutralità fiscale, d'effettività e di non discriminazione

Dispositivo

Il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che prevede un termine di prescrizione per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confronti dell’amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione. Quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora l’applicazione di una normativa siffatta abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.