21.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

(Causa C-393/10) (1)

(Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Nozione di «lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro» - Giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere - Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia)

2012/C 118/04

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Dermod Patrick O'Brien

Convenuto: Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14, pag. 9) — Nozione di «lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro» (clausola 2.1 della direttiva) — Giudici impiegati a tempo parziale — Disparità di trattamento, per quanto riguarda il diritto ad una pensione di vecchiaia, tra giudici impiegati a tempo pieno e giudici a tempo parziale o tra diverse categorie di giudici impiegati a tempo parziale

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri definire la nozione di «lavoratori (…) che hanno un contratto o un rapporto di lavoro», contenuta nella clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, e, segnatamente, determinare se i giudici rientrino in tale nozione, a condizione che ciò non porti ad escludere arbitrariamente detta categoria di persone dal beneficio della tutela offerta dalla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, e da detto accordo quadro. L’esclusione dal beneficio di tale tutela può essere ammessa solo qualora il rapporto che lega i giudici al Ministry of Justice sia, per sua propria natura, sostanzialmente diverso da quello che vincola ai loro datori di lavori i dipendenti rientranti, secondo il diritto nazionale, nella categoria dei lavoratori.

2)

L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.