10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-392/10) (1)

(Regolamento (CE) n. 800/1999 - Articolo 15, paragrafi 1 e 3 - Prodotti agricoli - Regime delle restituzioni all’esportazione - Restituzione differenziata all’esportazione - Presupposti per la concessione - Importazione del prodotto nello Stato terzo di destinazione - Pagamento dei dazi all’importazione)

2012/C 73/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11) e dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Prodotto esportato da uno Stato membro verso uno Stato terzo ai fini di una trasformazione sostanziale in regime di perfezionamento attivo senza riscossione dei dazi all’importazione — Esportazione verso un altro Stato terzo del prodotto risultante da tale trasformazione — Condizioni per la concessione della restituzione differenziata all’esportazione — Necessità dell’immissione del prodotto in libera pratica nello Stato terzo di destinazione con il pagamento dei dazi all’importazione

Dispositivo

L’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione, dell’11 marzo 2003, deve essere interpretato nel senso che il requisito per la concessione di una restituzione differenziata previsto da tale disposizione, vale a dire l’espletamento delle formalità doganali d’importazione, non è soddisfatto quando il prodotto, nel paese terzo di destinazione, dopo lo sdoganamento in regime di perfezionamento attivo senza riscossione di dazi all’importazione, abbia formato oggetto di una «trasformazione o lavorazione sostanziale» ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ed il prodotto risultante da tale trasformazione o lavorazione sia stato esportato in un paese terzo.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.