30.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 maggio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10), Irtel Srl (C-359/10)/Comune di Baranzate (C-357/10 e C-358/10), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10)

(Cause riunite da C-357/10 a C-359/10) (1)

(Articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 2006/123/CE - Articoli 15 e 16 - Concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi o di altre entrate degli enti locali - Normativa nazionale - Capitale sociale minimo - Obbligo)

2012/C 194/03

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrenti: Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10), Irtel Srl (C-359/10)

Convenuti: Comune di Baranzate (C-357/10 e C-358/10), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10)

in presenza di: Agenzia italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) e degli articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE — Comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate — Concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi o di altre entrate degli enti locali — Capitale sociale minimo richiesto dalla normativa nazionale

Dispositivo

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione, come quella di cui trattasi nelle cause principali, la quale preveda:

l’obbligo, per gli operatori economici, salvo le società a prevalente partecipazione pubblica, di adeguare, se del caso, a 10 milioni di euro l’importo minimo di capitale sociale interamente versato al fine di essere abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

la nullità dell’affidamento di siffatti servizi ad operatori che non soddisfino tale requisito di capitale sociale minimo e

il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l’affidamento di tali servizi fino all’assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.