10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/16


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Telefónica de España SA/Administración del Estado

(Causa C-284/10) (1)

(Direttiva 97/13/CE - Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione - Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali - Art. 6 - Interpretazione - Normativa nazionale che impone il pagamento di una tassa annuale calcolata in base ad una percentuale dei redditi di esercizio lordi)

2011/C 269/26

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Telefónica de España SA

Convenuta: Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione [segnatamente l’art. 6] (GU L 117, pag. 15) — Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali — Imposizione di oneri pecuniari al di là di quelli autorizzati dalla direttiva e per una destinazione non prevista dalla direttiva stessa

Dispositivo

L’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che istituisce una tassa a carico dei titolari di autorizzazioni generali, calcolata annualmente in base ai redditi di esercizio lordi degli operatori ad essa soggetti e destinata a coprire i costi amministrativi connessi alle procedure di rilascio, di gestione, di controllo e di attuazione di tali autorizzazioni, purché il gettito complessivo di detta tassa ottenuto dallo Stato membro non ecceda il totale di tali costi amministrativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.