10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Gorj — Romania) — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-263/10) (1)

(Imposizioni interne - Art. 110 TFUE - Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

2011/C 269/25

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Gorj

Parti

Ricorrente: Iulian Andrei Nisipeanu

Convenuti: Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Gorj — Immatricolazione di veicoli di seconda mano precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale che colpisce gli autoveicoli in occasione della prima immatricolazione in uno Stato membro — Qualificazione del criterio della «data di prima immatricolazione» — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE — Validità dell’esenzione dal pagamento dell’imposta, introdotta per talune categorie di veicoli — Eventuale applicazione del principio «chi inquina paga»

Dispositivo

L’art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che vieta che uno Stato membro istituisca una tassa sull’inquinamento che colpisce autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro, qualora tale misura fiscale sia strutturata in modo tale da scoraggiare la messa in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli di seconda mano acquistati in altri Stati membri, senza tuttavia disincentivare l’acquisto di veicoli di seconda mano di pari età ed usura sul mercato nazionale.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.