3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Baden-Baden — Germania) — Procedimento penale a carico di Leo Apelt

(Causa C-224/10) (1)

(Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Revoca della patente di guida nazionale rilasciata dallo Stato membro di residenza e rilascio di una patente di guida per i veicoli di categoria B e D da parte di un altro Stato membro - Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza - Obbligo di essere titolare di una patente valida per i veicoli di categoria B al momento del rilascio della patente per i veicoli di categoria D)

2011/C 355/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Badebn-Baden

Imputato nella causa principale

Leo Apelt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Baden Baden — Interpretazione degli artt. 1, 5, n. 1, lett. a), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), nonché dell’art. 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18) — Patente di guida per la categoria B rilasciata da uno Stato membro ad un cittadino di un altro Stato membro prima di un provvedimento di revoca della patente nazionale ma successivamente ai fatti che hanno giustificato tale misura — Estensione di tale patente, da parte dello Stato membro di rilascio, alla categoria D dopo la scadenza del divieto di richiedere una nuova patente nazionale — Possibilità per lo Stato membro di residenza di rifiutare il riconoscimento della validità di tale patente, motivando il rifiuto con l’assenza di una patente di guida valida per la categoria B al momento del rilascio della patente per la categoria D

Dispositivo

Gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva della Commissione 14 settembre 2000, 2000/56/CE, non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere una patente di guida per i veicoli di categoria B e D rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in primo luogo, il titolare di tale patente di guida abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria B in violazione del requisito della residenza normale e dopo che la patente di guida rilasciatagli dal primo Stato membro era stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia di questo medesimo Stato, ma prima dell’adozione, in quest’ultimo, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, e qualora, in secondo luogo, il titolare di detta patente abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D successivamente all’adozione del citato provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto di conseguire una nuova patente di guida.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.