9.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 — Artegodan GmbH/Commissione europea, Repubblica federale di Germania
(Causa C-221/10 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 288, secondo comma, CE - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione - Presupposti - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Decisione relativa alla revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti amfepramone)
2012/C 165/05
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Artegodan GmbH (rappresentante: U. Reese, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e M. Heller, agenti), Repubblica federale di Germania
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 marzo 2010, T-429/05, Artegodan/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi degli articoli 235 CE e 288, secondo comma, CE, inteso ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell’adozione della decisione della Commissione C(2000) 453, del 9 marzo 2000, relativa alla revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti anfepramone — Violazione dell'articolo 288, secondo comma, CE — Erronea valutazione dei criteri relativi alla sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Artegodan GmbH è condannata alle spese. |