22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-220/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Inquinamento ed effetti nocivi - Trattamento delle acque reflue urbane - Artt. 3, 5 e 6 - Mancata individuazione delle aree sensibili - Mancata esecuzione di un trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili)

2011/C 311/16

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. J. Lois, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (JO L 135, pag. 40)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese,

individuando come aree meno sensibili tutte le acque costiere delle isole di Madeira e di Porto Santo;

sottoponendo le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti, quali gli agglomerati di Funchal e Câmara de Lobos, e scaricate nelle acque costiere dell’isola di Madeira, ad un trattamento meno rigoroso di quello previsto all’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

non garantendo, con riferimento ad un agglomerato dell’estuario del Tago, vale a dire l’agglomerato Quinta do Conde, l’esistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva;

non garantendo, con riferimento agli agglomerati di Albufeira/Armação de Pêra, di Beja, di Chaves e di Viseu, nonché a quattro agglomerati che effettuano scarichi sulla riva sinistra dell’estuario del Tago, vale a dire Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Quinta do Conde e Seixal, un trattamento più rigoroso di quello previsto all’art. 4 di detta direttiva,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 91/271.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.