28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Doris Povse/Mauro Alpago

(Causa C-211/10 PPU) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Trasferimento illecito del minore - Provvedimenti provvisori che disciplinano il potere dei genitori di prendere decisioni relative al minore - Diritto di affidamento - Decisione che prescrive il ritorno del minore - Esecuzione - Competenza - Procedimento pregiudiziale d’urgenza)

2010/C 234/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Doris Povse

Resistente: Mauro Alpago

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione degli artt. 10, lett. b), punto iv), 11, n. 8, 42, n. 2, e 47, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Sottrazione di minore — Competenza dei giudici di uno Stato membro a disporre il ritorno del minore in tale Stato nel caso in cui questi abbia risieduto per più di un anno in un altro Stato membro e i giudici del primo Stato, dopo la sottrazione del minore, abbiano emesso una decisione che attribuisce provvisoriamente la custodia del minore al genitore che lo ha sottratto — Possibilità di negare, nell’interesse del minore, l’esecuzione della decisione che ne ha disposto il ritorno nel primo Stato membro

Dispositivo

1)

L’art. 10, lett. b), iv), del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003 n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che un provvedimento provvisorio non configura una «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore» ai sensi di tale disposizione e non può costituire il fondamento di un trasferimento di competenza ai giudici dello Stato membro verso il quale il minore è stato illecitamente trasferito.

2)

L’art. 11, n. 8, del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che la decisione del giudice competente che disponga il ritorno del minore rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione anche qualora non sia preceduta da una decisione definitiva adottata dal medesimo giudice sul diritto di affidamento del minore.

3)

L’art. 47, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che una decisione emessa successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione, che attribuisca un diritto di affidamento provvisorio e sia considerata esecutiva ai sensi della legge di tale Stato, non è opponibile all’esecuzione di una decisione certificata, emessa anteriormente dal giudice competente dello Stato membro di origine e con la quale era stato disposto il ritorno del minore.

4)

L’esecuzione di una decisione certificata non può essere negata nello Stato membro di esecuzione adducendo un mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo la sua emanazione, tale per cui l’esecuzione potrebbe ledere gravemente il superiore interesse del minore. Un mutamento del genere dev’essere dedotto dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine, al quale dovrebbe essere presentata anche l’eventuale domanda di sospensione dell’esecuzione della sua decisione.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.