11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Société Rastelli Davide e C. Snc/Jean-Charles Hidoux, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international

(Causa C-191/10) (1)

(Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Competenza internazionale - Estensione di una procedura di insolvenza, avviata nei confronti di una società avente sede in uno Stato membro, ad una società la cui sede statutaria si trova in un altro Stato membro, a causa della confusione dei patrimoni)

(2012/C 39/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Société Rastelli Davide e C. Snc

Convenuto: Jean-Charles Hidoux, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dell’art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Competenza internazionale dei giudici francesi per estendere una procedura di insolvenza aperta nei confronti di una società stabilita nel territorio nazionale ad una società la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro, a causa di confusione dei patrimoni — Nozioni di «apertura» e di «estensione» di una procedura di insolvenza — Determinazione del centro degli interessi principali

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che ha avviato una procedura principale di insolvenza nei confronti di una società, considerando che il centro degli interessi principali della stessa sia situato sul territorio di tale Stato, può estendere, in applicazione di una norma del suo diritto nazionale, tale procedura ad una seconda società, la cui sede statutaria sia situata in un altro Stato membro, soltanto a condizione che sia dimostrato che il centro degli interessi principali di quest’ultima si trova nel primo Stato membro.

2)

Il regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui contro una società, la cui sede statutaria si trovi sul territorio di uno Stato membro, sia diretta un’azione intesa ad estenderle gli effetti di una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro nei confronti di un’altra società avente sede sul territorio di quest’ultimo Stato, la mera constatazione della confusione dei patrimoni di tali società non è sufficiente a dimostrare che il centro degli interessi principali della società contro cui la detta azione è diretta si trovi del pari in quest’ultimo Stato. Per confutare la presunzione secondo cui detto centro coincide con il luogo della sede statutaria, è necessario che una valutazione globale dell’insieme degli elementi pertinenti permetta di accertare che, in un modo riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società contro cui è diretta l’azione finalizzata all’estensione si trova nello Stato membro nel quale è stata avviata la procedura di insolvenza iniziale.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.