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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Baris Unal/Staatssecretaris van Justitie
(Causa C-187/10) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Art. 6, n. 1, primo trattino - Cittadino turco - Permesso di soggiorno - Ricongiungimento familiare - Separazione dei partner - Revoca del permesso di soggiorno - Effetto retroattivo)
2011/C 340/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Baris Unal
Convenuto: Staatssecretaris van Justitie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Diritto di soggiorno dei cittadini turchi — Permesso di soggiorno concesso a un cittadino turco per consentirgli di vivere presso la sua partner — Separazione dei partner non portata a conoscenza delle autorità competenti — Revoca del permesso di soggiorno
Dispositivo
L’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato art. 6, n. 1, primo trattino.