10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance di Bruxelles — Belgio) — Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo-Orafti SA

(Causa C-150/10) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Natura e portata delle quote transitorie attribuite ad un’impresa produttrice di zucchero - Possibilità per un’impresa che beneficia di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 di utilizzare la quota transitoria attribuitale - Calcolo dell’importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto degli impegni nell’ambito del piano di ristrutturazione - Principio del ne bis in idem)

2011/C 269/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance di Bruxelles

Parti

Ricorrente: Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

Convenuta: Beneo-Orafti SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione dell’art. 9 del regolamento della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11) — Interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) — Interpretazione degli artt. 26 e 27 del regolamento della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32) — Natura e portata delle quote transitorie assegnate ad un’impresa produttrice di zucchero — Compatibilità, con la normativa dell’Unione, della concessione di una quota transitoria ad un’impresa beneficiaria di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 — Calcolo dell’importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di inosservanza degli impegni nell’ambito del piano di ristrutturazione

Dispositivo

1)

L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che il termine «quota» in esso contenuto include altresì le quote transitorie ai sensi dell’art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002.

2)

L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, l’impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un’impresa e che quest’ultima ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto da tale disposizione, produce effetti a decorrere dalla data in cui, tenuto conto delle informazioni che le sono comunicate o che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’impresa che assume detto impegno è in grado di sapere, in quanto impresa normalmente diligente, che, a parere delle autorità competenti, sono soddisfatte le condizioni per ottenere l’aiuto alla ristrutturazione, fissate all’art. 5, n. 2, del medesimo regolamento.

3)

Gli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, nonché l’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, devono essere interpretati nel senso che una produzione, come quella di cui trattasi nella causa principale, supponendo che quest’ultima sia contraria all’impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un impresa e che quest’ultima ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto dall’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, può comportare il recupero dell’aiuto, l’imposizione di una sanzione e la riscossione del prelievo di eccedenza, quali previsti rispettivamente da tali disposizioni. Quanto alla sanzione di cui all’art. 27, n. 3, del regolamento n. 968/2006, spetta al giudice del rinvio valutare se, alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, l’inadempienza possa essere qualificata come intenzionale o come risultante da negligenza grave. I principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un’applicazione cumulativa di dette misure.

4)

L’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006 deve essere interpretato nel senso che, supponendo che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, un’impresa abbia rispettato il suo impegno di smantellare parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, ma non il suo impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina che le è attribuita e che essa ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto dall’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, l’importo dell’aiuto da recuperare è pari alla parte dell’aiuto corrispondente all’impegno che non è stato rispettato. Tale parte dell’aiuto deve essere determinata sulla base degli importi fissati all’art. 3, n. 5, del regolamento n. 320/2006.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.