19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-131/10) (1)

(Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Art. 3 - Prescrizione delle azioni giudiziarie - Termine - Normativa settoriale - Regolamento (CE) n. 2571/97 - Applicazione differenziata delle norme di prescrizione in caso di irregolarità commessa dal beneficiario della sovvenzione o dalle controparti contrattuali del medesimo)

2011/C 55/28

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Corman SA

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione dell’art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Determinazione del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie — Applicabilità delle disposizioni settoriali di diritto comunitario o nazionali in materia — Applicazione differenziata delle norme sulla prescrizione nei casi di irregolarità commessa dal beneficiario dell’aiuto o dalle sue controparti contrattuali

Dispositivo

1)

Non prevedendo una norma sulla prescrizione delle azioni giudiziarie applicabile all’incasso di cauzioni costituite nell’ambito di operazioni di gara nel settore del burro, del burro concentrato e della crema, il regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 1997, n. 2571, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, non configura una normativa settoriale che prevede un «termine inferiore» ai sensi dell’art. 3, n. 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Di conseguenza, il termine di prescrizione quadriennale definito dall’art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, di quest’ultimo regolamento si applica a un siffatto incasso, ferma restando tuttavia la possibilità che gli Stati membri mantengono in forza del predetto art. 3, n. 3, di prevedere termini di prescrizioni più lunghi.

2)

Quando perseguono un’irregolarità ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 2988/95, gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare termini di prescrizione più lunghi, ai sensi dell’art. 3, n. 3, di detto regolamento, e ciò anche, nel contesto del regolamento n. 2571/97, in situazioni in cui le irregolarità di cui deve rispondere l’aggiudicatario siano state commesse dalle controparti contrattuali di quest’ultimo.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.