30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-115/10) (1)

(Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Aiuto diretto complementare nazionale - Presupposti per la concessione)

2011/C 226/10

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.

Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'art. 1, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), e degli artt. 1 e 10, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113) — Normativa nazionale che esclude dal beneficio dell’aiuto nazionale integrativo connesso al regime del pagamento unico per superficie i produttori oggetto di una procedura di liquidazione — Facoltà degli Stati membri di stabilire, ai fini dell’ammissibilità al beneficio dell’aiuto nazionale integrativo, condizioni non previste per la concessione dell'aiuto comunitario di cui trattasi

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, nel testo di cui alla decisione del Consiglio 22 marzo 2004, 2004/281/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale escluda dal beneficio dell’aiuto complementare nazionale le persone giuridiche che esercitano un’attività agricola nel territorio dello Stato membro interessato per il fatto che esse sono assoggettate ad una procedura di scioglimento volontario, qualora una condizione relativa all’assenza di una siffatta procedura non sia stata previamente autorizzata dalla Commissione europea.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.