7.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 139/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança
(Causa C-95/10) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Art. 47, n. 2 - Effetto diretto - Applicabilità ai servizi che ricadono nell’allegato II B della direttiva)
2011/C 139/17
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Strong Segurança SA
Convenuti: Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 21, 23, 35, n. 4, e 47, n. 2, e dell’allegato II B della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Capacità economico finanziaria degli offerenti — Possibilità per un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti — Effetto diretto di una direttiva trasposta tardivamente
Dispositivo
Dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non discende l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare l’art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati all’allegato II B della direttiva medesima. Tuttavia, tale direttiva non impedisce che gli Stati membri e, eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici prevedano tale applicazione, rispettivamente, nella loro normativa e nei documenti relativi all’appalto.