7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Telefónica Móviles España SA/Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

(Causa C-85/10) (1)

(Servizi di telecomunicazioni - Direttiva 97/13/CE - Autorizzazioni generali e licenze individuali - Diritti ed oneri applicabili alle imprese titolari di licenze individuali - Art. 11, n. 2 - Interpretazione - Normativa nazionale che non prevede una destinazione speciale per una tassa - Aumento della tassa per i sistemi digitali, senza che sia modificata per i sistemi analogici di prima generazione - Compatibilità)

2011/C 139/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Telefónica Móviles España SA

Convenute: Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’art. 11, n. 2, del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15) — Tasse e diritti applicabili alle imprese titolari di licenze individuali — Imposizione di oneri pecuniari al di là di quanto autorizzato dalla direttiva e con una finalità non prevista da quest’ultima — Penalizzazione delle tecnologie più avanzate rispetto a quelle obsolete

Dispositivo

I requisiti, di cui all’art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, secondo cui i diritti imposti agli operatori di servizi di telecomunicazione per l’uso di risorse rare devono perseguire lo scopo di assicurare un impiego ottimale di tali risorse e tenere conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’imposizione di diritti agli operatori di servizi di telecomunicazione titolari di licenze individuali per l’uso di frequenze radio, senza prescrivere una destinazione specifica degli introiti ottenuti mediante tali diritti, e che aumenti in modo significativo l’importo dei medesimi per una determinata tecnologia senza modificarlo per un’altra.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.