4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg

(Causa C-79/10) (1)

(Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Art. 14, n. 1, lett. b) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea - Utilizzazione di un aeromobile a fini diversi da quelli commerciali - Portata)

2012/C 32/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Resistente: Systeme Helmholz GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Nürnberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 11, n. 3, 14, n. 1, lett. b), e 15, n. 1, lett. j) della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Portata della deroga alla tassazione prevista per i prodotti energetici forniti ai fini della loro utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea effettuata da compagnie aeree — Voli effettuati a fini commerciali e di diporto con aeromobili appartenenti ad un’impresa diversa da una compagnia aerea

Dispositivo

1)

L’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che dell’esenzione dall’accisa sul carburante utilizzato per la navigazione aerea prevista da tale disposizione non può beneficiare un’impresa, come quella oggetto della causa principale, la quale, al fine di sviluppare la propria attività, utilizzi un aeromobile ad essa appartenente per provvedere agli spostamenti del proprio personale presso clienti o luoghi di svolgimento di fiere commerciali, laddove tali spostamenti non sono direttamente funzionali alla prestazione di servizi aerei a titolo oneroso da parte dell’impresa medesima.

2)

L’art. 15, n. 1, lett. j), della direttiva 2003/96 dev’essere interpretato nel senso che i carburanti utilizzati per l’effettuazione di voli andata e ritorno verso un’officina di manutenzione aeronautica non ricadono nella sfera di applicazione di tale disposizione.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.