29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-40/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea - Metodo di adeguamento - Art. 65 dello Statuto dei funzionari - Artt. 1 e 3-7 dell’allegato XI dello Statuto - Clausola di eccezione - Art. 10 dell’allegato XI dello Statuto - Potere discrezionale del Consiglio - Adeguamento divergente da quello proposto dalla Commissione - Clausola di riesame che consente l’adeguamento intermedio delle retribuzioni)

2011/C 30/15

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, G. Berscheid e J. P. Keppenne, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e D. Waelbroeck, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e A. Neergaard, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e B. Klein, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni Rantou e S. Chala, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: E. Riedl, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi Spencer e L. Seeboruth, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 348, pag. 10) – Inosservanza del metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni per un periodo di riferimento – Violazione dell’art. 65 dello Statuto dei funzionari nonché degli artt. 1 e 3-7 dell’allegato XI dello Statuto – Potere discrezionale del Consiglio – Tutela del legittimo affidamento e principio «patere legem quam ipse fecisti» – Clausola di riesame che consente l’adeguamento intermedio delle retribuzioni.

Dispositivo

1)

Gli artt. 2 e 4-18 del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, sono annullati.

2)

Gli effetti degli artt. 2 e 4-17 del regolamento n. 1296/2009 sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento emanato dal Consiglio dell’Unione europea per garantire l’esecuzione della presente sentenza.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.