29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-40/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea - Metodo di adeguamento - Art. 65 dello Statuto dei funzionari - Artt. 1 e 3-7 dell’allegato XI dello Statuto - Clausola di eccezione - Art. 10 dell’allegato XI dello Statuto - Potere discrezionale del Consiglio - Adeguamento divergente da quello proposto dalla Commissione - Clausola di riesame che consente l’adeguamento intermedio delle retribuzioni)
2011/C 30/15
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, G. Berscheid e J. P. Keppenne, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e D. Waelbroeck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e A. Neergaard, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e B. Klein, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni Rantou e S. Chala, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: E. Riedl, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi Spencer e L. Seeboruth, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 348, pag. 10) – Inosservanza del metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni per un periodo di riferimento – Violazione dell’art. 65 dello Statuto dei funzionari nonché degli artt. 1 e 3-7 dell’allegato XI dello Statuto – Potere discrezionale del Consiglio – Tutela del legittimo affidamento e principio «patere legem quam ipse fecisti» – Clausola di riesame che consente l’adeguamento intermedio delle retribuzioni.
Dispositivo
1) |
Gli artt. 2 e 4-18 del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, sono annullati. |
2) |
Gli effetti degli artt. 2 e 4-17 del regolamento n. 1296/2009 sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento emanato dal Consiglio dell’Unione europea per garantire l’esecuzione della presente sentenza. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
4) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese. |