10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Causa C-21/10) (1)

(Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 - Sostegno comunitario allo sviluppo rurale - Sostegno ai metodi di produzione agroambientali - Aiuti agroambientali diversi dagli aiuti «per animali», la cui concessione è subordinata ad una determinata densità del bestiame - Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo - Sistema d’identificazione e di registrazione dei bovini - Obbligo di informazione gravante sulle autorità nazionali circa le condizioni di ammissibilità)

2011/C 269/16

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Károly Nagy

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), nonché dell’art. 68 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 153, pag. 30) — Esclusione di un agricoltore dal beneficio di un sostegno agroambientale a motivo della mancata registrazione degli animali nel sistema integrato di gestione e di controllo relativo a determinati regimi di aiuti comunitari — Mancanza constatata esclusivamente in seguito a verifiche incrociate previste dal summenzionato sistema — Applicazione del sistema integrato agli aiuti agro-ambientali che non rappresentino aiuti «per animali» ma la cui concessione sia subordinata a una specifica densità del bestiame

Dispositivo

1)

Per quanto riguarda gli aiuti fondati sull’art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1783, e subordinati a una condizione di densità del bestiame, tale disposizione e l’art. 68 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, consentono alle autorità competenti di effettuare verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo e, in particolare, di fondarsi su quelli contenuti nella banca dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer).

2)

Gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999, quale modificato, e 68 del regolamento n. 817/2004, in sede di controllo delle condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dal suddetto art. 22, consentono alle autorità competenti di verificare unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, per negare tale aiuto, senza dover procedere necessariamente ad altre verifiche.

3)

Gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999, quale modificato, e 68 del regolamento n. 817/2004, interpretati alla luce dell’art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, sottopongono le autorità nazionali, nella misura in cui queste ultime verificano unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, al fine di controllare le condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dall’art. 22 e subordinato a una condizione di densità del bestiame, ad un obbligo di informazione relativo a tali condizioni di ammissibilità, che consiste nell’informare l’agricoltore interessato a tale aiuto che ogni animale non identificato o non registrato correttamente in tale sistema nazionale sarà preso in considerazione nel numero complessivo degli animali che presentano irregolarità che possono comportare effetti giuridici, quali una riduzione o un’esclusione dell’aiuto di cui trattasi.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.