Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Procedura – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 111‑114) (v. punti 29‑31)
2. Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice dell’Unione (v. punto 33)
3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Lettera di sollecito della Commissione diretta a recuperare un credito – Esclusione (Art. 230 CE) (v. punti 49‑50, 55‑60, 64)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera di sollecito della Commissione del 6 aprile 2009, con la quale quest’ultima invita il ricorrente a rimborsarle l’importo degli acconti da essa versatigli in esecuzione di una convenzione di sovvenzione conclusa per la realizzazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile».
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) Il Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese.