27.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/31 |
Ricorso proposto il 28 dicembre 2009 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)
(Causa T-525/09)
2010/C 80/52
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e J.-C. Plate, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metronia, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 ottobre 2009, procedimento R 1315/2006-1, poiché il ricorso è stato respinto con la motivazione che esso non era conforme a quanto disposto dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009]; e |
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condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dell’opposizione e del ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «METRONIA», per prodotti e servizi delle classi 9, 20, 28 e 41
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio figurativo «METRO», per prodotti e servizi delle classi 9, 20, 28 e 41
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento dell’opposizione, rigetto del ricorso e, conseguentemente, accoglimento della domanda di marchio comunitario con riguardo a tutti i prodotti e servizi
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati.