27.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/43 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Gemmi Furs/UAMI — Lemmi-Fashion (GEMMI)
(Causa T-522/09)
2010/C 51/79
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gemmi Furs Oy (Loviisa, Finlandia) (rappresentante: avv. J. Tanhuanpää)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lemmi-Fashion Vertriebsgesellschaft mbH & Co. Bekleidungs KG (Fritzlar, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 ottobre 2009, procedimento R 1372/2008-4; |
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respingere l’opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; |
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autorizzare la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi «GEMMI», per tutti i prodotti rientranti nella classe 25, conformemente alla domanda del richiedente il marchio comunitario; |
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condannare il convenuto a sopportare le spese della ricorrente, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; e |
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condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese della ricorrente, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, qualora essa dovesse decidere di divenire parte nella presente causa. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio «GEMMI», per prodotti delle classi 18, 24 e 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: la registrazione tedesca del marchio «LEMMI», pre prodotti della classe 25; la registrazione internazionale del marchio «LEMMI fashion», per prodotti della classe 25; il marchio “LEMMI” non precedentemente registrato, impiegato in Germania in commercio per vestiario
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di marchio comunitario di cui trattasi, per prodotti della classe 25
Motivi dedotti:
Violazione della regola 19, n. 2, lett. a), i) e ii), del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto la commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente e/o insufficientemente la sussistenza dei diritti anteriori; violazione della regola 22, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente e/o insufficientemente la prova dell’uso sottoposta; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) avrebbe errato nel valutare la somiglianza dei marchi di cui trattasi e ii) avrebbe errato nel valutare il grado di attenzione del pubblico di riferimento; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/09, in quanto la commissione di ricorso non ha garantito alla ricorrente l’opportunità di presentare le proprie osservazioni sulle prove dirette a dimostrare i diritti anteriori; violazione dei principi della tutela dei diritti quesiti, della parità di trattamento e di legalità.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).