27.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/35 |
Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Inovis/UAMI — Sonaecom (INOVIS)
(Causa T-502/09)
2010/C 51/68
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Inovis, Inc. (Alpharetta, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black e B. Ladas, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sonaecom — Serviços de Communicações, S.A. (Maia, Portogallo)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 settembre 2009, procedimento R 1691/2008-1; |
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ordinare alla commissione di ricorso del convenuto di registrare la domanda di marchio comunitario; e |
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condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «INOVIS», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese del marchio denominativo «NOVIS», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37, 38, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha errato, in primo luogo, nel non tener conto delle palesi differenze tra i rispettivi prodotti e servizi contraddistinti dai marchi in questione, peraltro ritenendo erroneamente che il marchio anteriore contrassegnasse le classi 9 e 42, mentre la registrazione per dette classi era stata negata dall’Ufficio marchi portoghese e, comunque, tale registrazione non era stata provata nel corso del procedimento; in secondo luogo, nel trascurare le evidenti differenze sotto il profilo semantico tra i marchi interessati; e, in terzo luogo, nel ritenere che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.