30.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/59


Ricorso proposto il 19 novembre 2009 — Jurašinović/Consiglio

(Causa T-465/09)

2010/C 24/105

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentanti: avv. M. Jarry)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 22 settembre 2009 con cui al ricorrente è stato autorizzato solo un accesso parziale ai documenti seguenti: relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995;

condannare il Consiglio dell’Unione europea — Segretariato Generale ad autorizzare l'accesso, in forma elettronica, alla totalità dei documenti richiesti;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000 al netto di tasse, vale a dire EUR 2 392 tasse incluse, a titolo di indennizzo di procedura, con interessi ai tassi BCE dalla data di registrazione del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione 22 settembre 2009 con cui gli è stato negato l’accesso integrale alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, basati:

su un’assenza di pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto:

nessuna tutela specifica potrebbe applicarsi ai documenti di cui trattasi; e

anche a supporre che possa applicarsi ai documenti richiesti una tutela specifica, l’art. 4, n. 7, del regolamento n. 1049/2001 prevede che «[l]e eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento». Orbene, la metà del periodo massimo di tutela previsto all’art. 4, n. 7, è passata, circostanza che giustificherebbe l’autorizzazione ad accedere ai documenti richiesti;

infine, i documenti di cui viene chiesta la comunicazione non sarebbero documenti sensibili ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1049/2001;

su un'assenza di pregiudizio alla sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto:

la circostanza che terzi si siano espressi in tali documenti «in modo confidenziale» è inoperante in quanto il regolamento n. 1049/2001 non consente ad un’istituzione di rifiutare un accesso al documento per tutelare ipotetici «terzi»;

l’argomento del Consiglio diretto a «tutelare» l’integrità fisica degli osservatori, dei testimoni e delle fonti caratterizza una volontà di tutela degli interessi privati di tali persone e non riguarda la sicurezza pubblica; e

il Consiglio ha sempre la possibilità, per conciliare la preoccupazione di discrezione nei confronti di talune persone pur soddisfacendo l’interesse del pubblico, di limitare l’accesso del pubblico ai documenti richiesti eliminando, in detti documenti, i riferimenti nominativi che consentono l’identificazione dei «terzi»;

sull’esistenza di una divulgazione precedente dei documenti richiesti.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)