30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/59 |
Ricorso proposto il 19 novembre 2009 — Jurašinović/Consiglio
(Causa T-465/09)
2010/C 24/105
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentanti: avv. M. Jarry)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione 22 settembre 2009 con cui al ricorrente è stato autorizzato solo un accesso parziale ai documenti seguenti: relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea — Segretariato Generale ad autorizzare l'accesso, in forma elettronica, alla totalità dei documenti richiesti; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000 al netto di tasse, vale a dire EUR 2 392 tasse incluse, a titolo di indennizzo di procedura, con interessi ai tassi BCE dalla data di registrazione del ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione 22 settembre 2009 con cui gli è stato negato l’accesso integrale alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995.
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, basati:
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su un’assenza di pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto:
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su un'assenza di pregiudizio alla sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto:
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sull’esistenza di una divulgazione precedente dei documenti richiesti. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)