13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/39


Impugnazione proposta il 9 novembre 2009 da Rinse van Arum avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2009, causa F-139/07, van Arum/Parlamento

(Causa T-454/09 P)

2010/C 37/55

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Rinse van Arum (Winkele, Belgio) (rappresentante: W. van den Muijsenbergh, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare ammissibili il ricorso e le censure ed i motivi ivi dedotti;

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F-139/07;

Decidere esso stesso la controversia e annullare la decisione relativa al rapporto informativo riguardante il ricorrente, e

Condannare il Parlamento alle spese del procedimento sostenute dal ricorrente nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i motivi seguenti:

violazione degli artt. 1 e 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari e degli artt. 15, n. 2 e 87, n. 1 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nonché delle disposizioni della guida di valutazione;

violazione dell’art. 19 delle disposizioni generali di esecuzione e dell’obbligo di motivazione;

violazione del principio del procedimento del contraddittorio, dell’uguaglianza delle parti e dei diritti della difesa;

violazione di diritto relativamente alla coerenza fra la valutazione e l’assegnazione dei punti, ai diritti della difesa e al principio di buona amministrazione;

violazione dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») attraverso: l’utilizzo di documentazione non appartenente al fascicolo del procedimento, una violazione del principio del procedimento del contraddittorio, nonché il rovesciamento dell’onere della prova a carico del ricorrente e una violazione dell’obbligo di motivazione;

violazione del dovere di sollecitudine in relazione alla circostanza che il valutatore finale ha preso in considerazione in modo inaccurato elementi erronei e violazione dei principi di diritto relativi all’onere della prova;

errata applicazione del diritto, della giurisprudenza e dei principi di diritto relativamente all’art. 90 dello Statuto, del dovere di sollecitudine, diligenza e buona amministrazione e dei principi di diritto riguardanti le prove;

violazione del diritto relativamente alle constatazioni inintelligibili del Tribunale della funzione pubblica e erronea qualificazione dei fatti, nonché violazione dell’obbligo di motivazione e delle norme di buona amministrazione;

scorretta constatazione dei fatti.