13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/39 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2009 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commissione
(Causa T-446/09)
2010/C 37/54
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Escola Superior Agrária de Coimbra (Bencanta, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Pais do Amaral)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullamento della decisione della Commissione 9 settembre 2009, D(2009)224268; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Assenza di motivazione per quanto riguarda la necessità di rimborsare l'importo previsto al punto 8 della lettera 12 agosto 2009.
Violazione dei punti 21.2 e 22 delle disposizioni amministrative standard per quanto riguarda gli altri importi, poiché esisteva un registro del tempo dedicato dai vari partecipanti al progetto, ove erano menzionati i nominativi delle persone partecipanti e, specificamente, le frazioni di tempo dedicate. Le durate indicate sono peraltro reali.
Errore di fatto perché l'amministrazione può agire solo se è certa della veridicità dei fatti, mentre un mero dubbio dell’amministrazione in merito all’effettivo tempo dedicato risultante dai fogli di presenza non è sufficiente. L’onere della prova incombe alla Commissione.
Errore poiché non esiste nessun altro obbligo scritto di adottare un certo tipo di sistema di registrazione della durata del tempo di lavoro oltre alla registrazione nei detti fogli di presenza. Pertanto, la Commissione, nel corso dell’esecuzione del contratto o quando non è più concretamente possibile modificare la procedura di registrazione del tempo dedicato al progetto — tempo memorizzato sul supporto precedente e facente fede, ossia i fogli di presenza — non può richiedere più di quanto è stato deciso o stabilito contrattualmente. Peraltro, non è opportuno esigere di registrare su fotografia il tempo dedicato al progetto.
L’atto impugnato viola i principi della buona fede, del legittimo affidamento, di trasparenza, di proporzionalità, di ragionevolezza e della buona amministrazione, poiché le regole relative alla modalità di registrazione del tempo sono nuove, circostanza peraltro avvalorata dal fatto che tali stesse regole figurano esplicitamente e chiaramente nelle versioni successive del programma in questione.
Errore di valutazione dei fatti, in quanto la portata della restituzione disposta non è proporzionale alla portata e alla natura delle irregolarità asseritamente commesse, posto che non sarebbe stato possibile conseguire i risultati, che si riflettono nel piazzamento ottenuto intorno al decimo posto su circa 200 progetti, senza dedicare un tempo palesemente superiore all’importo effettivamente pagato (sottraendo l’importo del rimborso)