19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/35


Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — CEA/Commissione

(Causa T-412/09)

2009/C 312/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissariat à l’énergie atomique (CEA) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. García-Gallardo Gil-Fournier, M. Arias Díaz e C. Humpe)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

accusare la ricezione del ricorso (ricorso, procura ad litem nonché copie e documenti) e dichiararlo ricevibile;

esaminare il ricorso proposto in nome e per conto del CEA dai suoi rappresentanti legali;

dichiarare la nullità, conformemente all’art. 230 CE, della decisione della Commissione — notificata al CEA con un lettera in data 29 luglio 2009 — che nega l’equiparazione delle indennità di pensionamento (IP) versate dal CEA ai costi indiretti ammissibili ed il rilascio al CEA di un certificato di metodologia contabile;

in via subordinata, ai sensi dell’art. 238 CE, da un lato, dichiarare che l’IP costituisce un costo ammissibile in applicazione delle norme contrattuali del settimo programma-quadro di ricerca e sviluppo (PQRD)e, dall’altro, constatare che la Comunità europea non ha rispettato i suoi impegni contrattuali nei confronti del CEA nell’ambito del settimo PQRD;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A titolo principale, il ricorso fondato sull’art. 230 CE è diretto ad ottenere l’annullamento della decisione definitiva della Commissione, notificata al CEA il 29 luglio 2009, che nega l’equiparazione delle IP versate dal CEA ai costi indiretti ammissibili ed il rilascio al CEA di un certificato di metodologia contabile che gli consenta di dichiarare i suoi costi indiretti relativi al personale per ottenere il rimborso delle spese sostenute in occasione della realizzazione dei progetti cofinanziati nell’ambito del settimo PQRD.

Il CEA ritiene che la decisione della Commissione, secondo cui le IP non rappresentano costi indiretti ammissibili, si basi su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione dei fatti e che la Commissione abbia violato i principi di buona amministrazione, di certezza del diritto, di proporzionalità e di legittimo affidamento.

In via subordinata, il ricorso è diretto, in base all’art. 238 CE, a far constatare che la Commissione non rispetta i suoi impegni contrattuali nei confronti del CEA, rifiutando di equiparare a costi ammissibili, e quindi di rimborsare al CEA, le IP versate da quest’ultimo.