19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/32 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Donau Chemie/Commissione
(Causa T-406/09)
2009/C 312/53
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Donau Chemie AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti S. Polster, W. Brugger e M. Brodey)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare l’art. 2 della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell’acciaio e del gas, nella parte riguardante la ricorrente; |
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in subordine, ridurre sensibilmente ed adeguatamente l’ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente nella decisione controversa; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell’acciaio e del gas. Con la decisione impugnata è stata inflitta un’ammenda alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe preso parte ad un’infrazione unica e continuata nel settore del carburo di calcio e del magnesio a livello dello SEE — con l’eccezione di Spagna, Portogallo, Irlanda e Regno Unito — che sarebbe consistita in ripartizione dei mercati, intese sulle quote, spartizione della clientela, fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili relative a prezzi, clienti e volumi di vendita.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente lamenta la violazione del Trattato CE e delle norme applicabili alla sua attuazione, e fa valere in particolare quanto segue:
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calcolo illegittimo dell’importo di base dell’ammenda, nonché dell’importo supplementare da determinare ai sensi del venticinquesimo «considerando» degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1); |
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illegittima mancata considerazione di circostanze attenuanti nella determinazione dell’ammenda; |
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illegittima applicazione della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende (2), poiché la riduzione dell’ammenda accordata a seguito della domanda di trattamento favorevole della ricorrente sarebbe eccessivamente esigua; |
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violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità nella determinazione dell’ammenda; |
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illegittima mancata considerazione di una riduzione dell’ammenda in base alla capacità contributiva economica, ai sensi del trentacinquesimo «considerando» degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, e/o di circostanze particolari, ai sensi del trentasettesimo «considerando» di detti orientamenti; |
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violazione dell’art. 253 CE, per carenza di motivazione della decisione impugnata. |
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
(2) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).