19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/32


Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Donau Chemie/Commissione

(Causa T-406/09)

2009/C 312/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Donau Chemie AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti S. Polster, W. Brugger e M. Brodey)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’art. 2 della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell’acciaio e del gas, nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre sensibilmente ed adeguatamente l’ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente nella decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell’acciaio e del gas. Con la decisione impugnata è stata inflitta un’ammenda alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe preso parte ad un’infrazione unica e continuata nel settore del carburo di calcio e del magnesio a livello dello SEE — con l’eccezione di Spagna, Portogallo, Irlanda e Regno Unito — che sarebbe consistita in ripartizione dei mercati, intese sulle quote, spartizione della clientela, fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili relative a prezzi, clienti e volumi di vendita.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente lamenta la violazione del Trattato CE e delle norme applicabili alla sua attuazione, e fa valere in particolare quanto segue:

calcolo illegittimo dell’importo di base dell’ammenda, nonché dell’importo supplementare da determinare ai sensi del venticinquesimo «considerando» degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1);

illegittima mancata considerazione di circostanze attenuanti nella determinazione dell’ammenda;

illegittima applicazione della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende (2), poiché la riduzione dell’ammenda accordata a seguito della domanda di trattamento favorevole della ricorrente sarebbe eccessivamente esigua;

violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità nella determinazione dell’ammenda;

illegittima mancata considerazione di una riduzione dell’ammenda in base alla capacità contributiva economica, ai sensi del trentacinquesimo «considerando» degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, e/o di circostanze particolari, ai sensi del trentasettesimo «considerando» di detti orientamenti;

violazione dell’art. 253 CE, per carenza di motivazione della decisione impugnata.


(1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

(2)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).