7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/81


Ricorso proposto il 17 settembre 2009 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/UAMI — Free (FREE)

(Causa T-365/09)

2009/C 267/144

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti A. Koliothomas e K. Papadiamantis)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Free SAS (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 giugno 2009, procedimento R 1346/2008-1;

respingere l’opposizione;

condannare il convenuto a sopportare le spese dinanzi al Tribunale di primo grado; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese del procedimento innanzi a quest’ultima;

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FREE», per prodotti della classe 16

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «FREE» registrato in Francia, per servizi della classe 38; marchio figurativo «FREE — LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX» registrato in Francia, per servizi delle classi 35 e 38;

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale della domanda di registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse rischio di confusione tra i marchi in questione; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha motivato l’affermazione della somiglianza tra i prodotti della classe 16, contraddistinti dal marchio comunitario in questione, e i servizi della classe 38, contraddistinti dal marchio anteriore.