7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/80


Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Jurašinović/Consiglio

(Causa T-359/09)

2009/C 267/142

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: avv. Beguin)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione esplicita del 17 giugno 2009 e la decisione implicita conseguente con cui è stato negato al ricorrente l'accesso ai seguenti documenti:

relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1 agosto al 31 agosto 1995;

documenti indicati come «ECMM RC Knin Log Reports»;

condannare il Consiglio dell’Unione europea — Segretariato Generale ad autorizzare l'accesso in forma elettronica ai documenti richiesti;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000 al netto di tasse, vale a dire EUR 2 392 tasse incluse, a titolo di indennizzo di procedura, con interessi ai tassi BCE dalla data di registrazione del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione esplicita del Consiglio del 17 giugno 2009 e della decisione implicita conseguente con cui gli è stato negato l'accesso alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995 nonché ai documenti indicati come «ECMM RC Knin Log Reports».

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce due motivi, basati:

Su un’assenza di pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto:

Nessuna tutela specifica potrebbe applicarsi ai documenti richiesti, e

Anche a supporre che possa applicarsi una tutela specifica, la metà del periodo massimo di tutela previsto dall’art. 4, n. 7, del regolamento n. 1049/2001 è già trascorsa, il che giustificherebbe la concessione dell'accesso ai documenti richiesti;

Inoltre, in mancanza di classificazione a tutela dei documenti di cui trattasi, questi ultimi non rientrerebbero nella categoria dei documenti sensibili ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1049/2001;

Su un'assenza di pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale ai sensi dell’art. 4, n. 2 del regolamento n. 1049/2001, in quanto:

Tale eccezione riguarderebbe la tutela delle procedure giurisdizionali dell'Unione europea e degli Stati membri, mentre nella fattispecie il Consiglio giustificherebbe il proprio diniego di accesso con riferimento ad una procedura giurisdizionale dinanzi al Tribunale Penale Internazionale per l’Ex Jugoslavia;

I documenti richiesti sarebbero già stati comunicati alle parti nel processo Gotovina dinanzi al Tribunale Penale Internazionale per l'Ex Jugoslavia, il che giustificherebbe altresì l’accesso del ricorrente agli stessi;

Il Consiglio non sarebbe incaricato di vigilare sul corretto svolgimento dei processi dinanzi al Tribunale Penale Internazionale per l'Ex Jugoslavia; e

Un interesse pubblico superiore giustificherebbe la divulgazione dei documenti richiesti.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).