7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/80 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Jurašinović/Consiglio
(Causa T-359/09)
2009/C 267/142
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: avv. Beguin)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione esplicita del 17 giugno 2009 e la decisione implicita conseguente con cui è stato negato al ricorrente l'accesso ai seguenti documenti:
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condannare il Consiglio dell’Unione europea — Segretariato Generale ad autorizzare l'accesso in forma elettronica ai documenti richiesti; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000 al netto di tasse, vale a dire EUR 2 392 tasse incluse, a titolo di indennizzo di procedura, con interessi ai tassi BCE dalla data di registrazione del ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione esplicita del Consiglio del 17 giugno 2009 e della decisione implicita conseguente con cui gli è stato negato l'accesso alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995 nonché ai documenti indicati come «ECMM RC Knin Log Reports».
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce due motivi, basati:
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Su un’assenza di pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto:
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Su un'assenza di pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale ai sensi dell’art. 4, n. 2 del regolamento n. 1049/2001, in quanto:
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(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).