29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/45


Ricorso proposto il 6 luglio 2009 — Defense Technology/UAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Causa T-262/09)

2009/C 205/83

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Kunze, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2009, procedimento R 493/2002-4 (II); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo «FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR» per prodotti delle classi 5, 8 e 13 — domanda n. 643 668

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Registrazione negli Stati Uniti del marchio denominativo «FIRST DEFENSE», per prodotti della classe 13; n. 2 registrazioni negli Stati Uniti di marchi figurativi, per prodotti della classe 13; un marchio anteriore notorio in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE»; un marchio anteriore notorio in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; un marchio denominativo anteriore non registrato «FIRST DEFENSE», tutelato in Germania e in Francia; un marchio anteriore non registrato in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; una denominazione commerciale «FIRST DEFENSE», tutelata in Germania

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha correttamente applicato la suddetta disposizione e, inoltre, ha erroneamente emesso una decisione basata su un’inesatta conoscenza dei fatti presentati; violazione degli artt. 65, 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado 6 settembre 2006, causa T-6/05, DEF-TEC Defense Technology/UAMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR).