1.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/60 |
Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)
(Causa T-221/09)
2009/C 180/111
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, Francia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009, n. R 520/2008-4, e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ERGO Group» per prodotti e servizi delle classi 3 e 5 (domanda n. 3 292 638)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «URGO» per prodotti delle classi 3 e 5 (marchio comunitario n. 989 863)
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)], poiché non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).