1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/60


Ricorso proposto il 3 giugno 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/UAMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

(Causa T-221/09)

2009/C 180/111

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009, n. R 520/2008-4, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ERGO Group» per prodotti e servizi delle classi 3 e 5 (domanda n. 3 292 638)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «URGO» per prodotti delle classi 3 e 5 (marchio comunitario n. 989 863)

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1)], poiché non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).