18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/18


Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — Amen Corner/UAMI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

(Causa T-192/09)

2009/C 167/35

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Amen Corner (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Calderón Chavero e T. Villate Consonni)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comercio Electrónico Ojal (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della commissione di ricorso 5 marzo 2009, procedimento R-462/2008-2, laddove concede la registrazione per i prodotti della classe 9;

in forza dell’annullamento in questione, respingere integralmente la domanda di registrazione n. 4 617 213;

condannare alle spese derivanti dal presente procedimento l’UAMI e le parti interessate nel procedimento in caso di opposizione al medesimo e respingere le loro richieste.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Comercio Electrónico Ojal S.L.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che presenta l’elemento verbale «SEVE TROPHY» (domanda di registrazione n. 4 617 213), per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la società ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi comunitari «SEVE TROPHY» e «SEVE BALLESTEROS TROPHY» (n.o 1.541.226, n.o 1.980.341, n.o 2.068.682 e n.o 3.846.235), per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25, 28, 35 e 41.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)] e accoglimento parziale dell’opposizione proposta ex art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo articolo.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.