20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/56


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 27 aprile 2009 avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-70/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-166/09 P)

2009/C 141/114

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza datata 18 febbraio 2009 emessa nella causa F-70/07 (qui di seguito, “causa per cui è appello”), Marcuccio/Commissione, dalla Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica.

Dichiarare che il ricorso in primo grado, in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

Per quanto necessario, dichiarare che il Tribunale della funzione pubblica ha errato in diritto nel qualificare talune conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio in primo grado della causa per cui è appello quali “domanda di liquidazione delle spese” (sic al punto 16 dell’ordinanza impugnata).

Per quanto necessario, dichiarare che il Tribunale della funzione pubblica era competente a pronunciarsi, quale giudice di primo grado, su ogni parte, nessuna esclusa, del petitum dell’attore (d’ora in poi, “petitum”) nella causa per cui è appello ed inoltre

in via principale:

Accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum, da intendersi qui espressamente riprodotto per ogni effetto di legge.

Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell’attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d’appello della causa per cui è appello ovvero

in via subordinata:

Rinviare la causa per cui è appello al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere:

Illegittimità del rinvio della causa per cui è appello, in parte qua al Tribunale di primo grado, anche per erronee e false interpretazione ed applicazione dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (qui di seguito, “Statuto dei Funzionari”) e difetto assoluto di motivazione.

Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione del principio del giudice precostituito per legge nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (qui di seguito, “Carta”).

Illegittimità della ripulsa, per presunta irricevibilità delle medesime, delle conclusioni differenti da quelle per le quali il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato la sua incompetenza a decidere, anche per erronee e false interpretazione ed applicazione dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari e della nozione di domanda giudiziale di risarcimento del danno accessoria ad una domanda giudiziale di annullamento di una decisione emanata da un’istituzione comunitaria, nonché per difetto assoluto di motivazione e snaturamento dei fatti.

Error in procedendo, di natura tale da pregiudicare gravemente gli interessi del ricorrente, per inosservanza dell’obbligo di non tener conto del contenuto dell’atto di cui al punto 11 dell’ordinanza impugnata, in quanto quest’ultimo fu tardivamente presentato, nonché per la richiesta alle parti di produrre, e la successiva acquisizione al fascicolo del ricorso in primo grado, di atti extra ordinem, di natura tale da pregiudicare gravemente gli interessi dell’attore.

Violazione delle norme sul giusto processo, dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 47 della Carta.