4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/43


Ricorso proposto il 14 aprile 2009 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-158/09)

2009/C 153/85

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: B. Karrà, I. Chalkìas e S. Papaioannu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare o modificare la decisione impugnata della Commissione 13 febbraio 2009, C(2009)810, «relativa al trattamento finanziario delle spese finanziate dal FEAOG in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese» nella parte riguardante la Repubblica ellenica,

rimborsare alla ricorrente il 50 % che era stato trattenuto in forza dell’art. 32, n. 5, del regolamento 1290/05, nel caso in cui non sussista l’irregolarità di cui ai nn. 3, 4, 6-13 (eccetto il n. 7) o il debitore sia insolvente, ipotesi di cui al n. 2,

porre le spese giudiziarie a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, nella decisione 13 febbraio 2009, C(2009)810, «relativa al trattamento finanziario delle spese finanziate dal FEAOG in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese», ha imposto rettifiche finanziarie alla ricorrente per un importo di EUR 13 348 979,02 a causa della negligenza dimostrata, secondo la Commissione, dalle autorità elleniche su un arco di quattro anni, a partire dal momento del primo verbale di accertamento dell’irregolarità ed a causa del fatto che non sono state recuperate le somme indebitamente versate a 5 imprese che operano nel settore vitivinicolo, in quello del cotone ed altri nonché ad 8 imprese standardizzate che rientravano nel regime di aiuti al consumo dell’olio d’oliva.

La Repubblica ellenica afferma col primo motivo generale di annullamento che non sussiste un valido fondamento normativo per l’imposizione della rettifica, in nessuna delle tredici ipotesi esaminate poiché la Commissione ha proceduto ad una falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 31, n. 1, e 32, n. 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), indicati come disposizioni applicabili. La ricorrente afferma anche che la Commissione ha commesso un evidente errore sostanziale ed effettuato una valutazione errata delle circostanze di fatto riguardanti gli atti delle competenti autorità elleniche e, inoltre, che la motivazione della decisione impugnata, la quale poggia sul presupposto non corretto che è trascorso inutilmente il termine di quattro anni dal primo accertamento dell’irregolarità e non è iniziato il procedimento di recupero o un procedimento di recupero valido, non soddisfa i requisiti di cui all’art. 253 CE, poiché è lacunosa, carente e indeterminata non essendo stati controbattuti gli argomenti dedotti dalla Grecia durante le consultazioni bilaterali e nel corso del procedimento dinanzi all’Organo di Conciliazione.

Col secondo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che a torto la Commissione non ha applicato l’art. 32, nn. 5 e 6, lett. a) e b) dell’art. 32 del regolamento (CE) n. 1290/05, invece dei nn. 1 e 8 del medesimo articolo, in quattro ipotesi con l’effetto di porre la relativa spesa a carico della ricorrente invece che la stessa fosse assunta dal FEAOG.

Col terzo motivo di annullamento, la ricorrente deduce che il disposto dell’art. 32 del regolamento (CE) n. 1290/05, il quale fissa un termine annuale per l’avvio di tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dalla legislazione nazionale per procedere al recupero, a iniziare dal primo verbale amministrativo o giudiziario, riguarda solo le irregolarità che hanno luogo dopo l’inizio di applicazione del regolamento in parola e non può riguardare irregolarità verificatesi un decennio prima, quando era in vigore un’altra disciplina normativa che non prevedeva un termine equivalente, esigendosi invece per il controllo l’osservanza di un termine ragionevole.

Col quarto motivo di annullamento, la ricorrente asserisce che la pretesa della Commissione di porre a suo carico le somme in questione, dopo che sono trascorsi quindici — venti anni dall’irregolarità addotta, è caduta in prescrizione, a causa dell’eccessiva durata del procedimento, altrimenti sussisterebbe una violazione del principio della certezza del diritto.

Infine, col quinto motivo di annullamento, la ricorrente fa valere la circostanza che, quanto alle ipotesi 3, 4, 6, 8-13, non sussiste irregolarità, che in qualsiasi caso di recupero vige la regola del 24° mese di cui all’art. 31, n. 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e che conseguentemente l’imputazione delle somme corrispondenti relative ad un periodo molto oltre il 24° mese dalla comunicazione dei risultati del controllo è inficiata da vizio e dev’essere annullata.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).