15.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 13/26 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2010 — Maftah/Commissione
(Causa T-101/09)
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2011/C 13/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Elmabruk Maftah (Londa, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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Annullare il regolamento (CE) n. 1330/2008 (1) nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
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Condannare la convenuta a eliminare immediatamente il nome del ricorrente dall’allegato del regolamento citato, e |
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Condannare la convenuta e/o il Consiglio dell'Unione europea a sostenere, oltre alle loro spese, anche quelle del ricorrente, con ogni altra somma anticipata dalla cassa della Corte di giustizia dell’Unione europea a titolo di gratuito patrocinio; |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso il ricorrente chiede, in conformità all’art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 nei limiti in cui il suo nome figura nell'elenco delle persone e delle entità sottoposte a talune misure restrittive.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso:
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Anzitutto, la Commissione non ha mai proceduto ad un controllo indipendente delle ragioni che giustificano l'inclusione del ricorrente nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 (2), né ha richiesto alcun motivo o alcuna prova che potessero giustificare tale inclusione. |
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La Commissione ha inoltre omesso di fornire al ricorrente la benché minima ragione, e non ha quindi fornito alcuna motivazione adeguata, in ordine alla sua inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, violando il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, i suoi diritti della difesa nonché il suo diritto di proprietà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. |
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Infine, il mantenimento del nome del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è irragionevole in quanto: (i) non esisteva e non esiste alcuna ragione che soddisfi i criteri rilevanti affinché egli possa continuare a figurare in tale elenco; (ii) la posizione del governo del Regno Unito è quella secondo cui il ricorrente non soddisfa più i criteri rilevanti, e (iii) un tribunale speciale del Regno Unito ha dichiarato che il Gruppo libico di lotta per l’Islam non si era unito alla rete Al-Qaida e/oche non tutti gli associati al Gruppo libico di lotta per l’Islam è necessariamente adepto dell'ideologia jihadista di violenza globale di Al-Qaida. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 922).