1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/21


Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

(Causa T-62/09)

2009/C 102/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand Granges, Francia)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2008, procedimento R 740/2008-4; e

condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PROTI SNACK», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — domanda di registrazione n. 4 992 145

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 39 702 429 del marchio denominativo «PROTI» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 608 644 del marchio figurativo «PROTIPOWER» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 549 559 del marchio denominativo «PROTIPLUS» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 629 195 del nome commerciale «PROTITOP» per prodotti delle classi 29, 30 e 32

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe fornito un giudizio sul merito dell'opposizione; violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso avrebbe rifiutato di esercitare il proprio potere discrezionale o quantomeno non avrebbe dato conto delle modalità di esercizio di quest'ultimo; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione documenti e prove che le erano stati forniti dal ricorrente.