1.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/21 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 — Meica/UAMI — Bösinger Fleischwaren (Schinken King)
(Causa T-61/09)
2009/C 102/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Germania) (rappresentante: S. Russlies, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 dicembre 2008, procedimento R 1049/2007-1. |
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Condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Bösinger Fleischwaren GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Schinken King» per prodotti delle classi 29 e 30 (domanda di registrazione n. 3 720 968)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario «Curry King» (marchio comunitario n. 2 885 077) per prodotti della classe 30 e i marchi denominativi tedeschi «Curry King» (n. 399 02 969.9) e «King» (n. 304 04 434.2) per prodotti delle classi 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché sussiste rischio di confusione o, quantomeno, di associazione fra i marchi contrapposti, e dell'art. 74, n. 1, secondo comma, per insufficienza della motivazione della decisione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).