21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/52


Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — El Corte Inglés/Commissione

(Causa T-38/09)

(2009/C 69/113)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti P. Muñiz e M. Baz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 3 novembre 2008, C(2008) 6317 def., con la quale si constata che occorre recuperare a posteriori i dazi all'importazione e che, in un caso particolare, lo sgravio di detti dazi non è giustificato (caso REM 03/07).

La ricorrente ha importato prodotti tessili dalla Giamaica, importazione soggetta a un regime preferenziale previsto dall'Accordo di partenariato UE-ACP, purché provvisti di un certificato di circolazione modello EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità giamaicane. Detto certificato è stato allegato quale prova dell'origine giamaicana delle merci. Ciò nondimeno, una missione dell'OLAF in Giamaica ha concluso che le merci non acquisivano origine preferenziale in Giamaica e pertanto non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale.

In risposta alla richiesta di sgravio dell'obbligazione tributaria presentata dalla ricorrente ex art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, la decisione impugnata ha dichiarato che le autorità giamaicane non avevano commesso un errore fra quelli di cui all'art. 220, n. 2, lett. b) del citato regolamento e che la ricorrente non si trovava in una situazione particolare a causa della scorretta presentazione dei fatti da parte degli esportatori.

La ricorrente deduce che la decisione impugnata è da annullare per i seguenti motivi:

il procedimento amministrativo per l'adozione della decisione impugnata è affetto da violazione di forme sostanziali. In concreto, la decisione impugnata non ha rispettato il principio di buona amministrazione e sono stati gravemente violati i diritti della difesa della ricorrente, dal momento che non vi è un fascicolo amministrativo relativo all'iter della decisione impugnata.

La decisione impugnata commette un errore di valutazione, poiché conclude che la ricorrente non si trovava in una situazione particolare. Nella fattispecie in esame, infatti, ricorre una situazione particolare considerando che:

le autorità giamaicane sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non potevano essere soggette a trattamento preferenziale, e ciò anche qualora gli esportatori avessero fornito informazioni corrette;

le autorità giamaicane sono venute meno in modo grave agli obblighi loro incombenti.

La convenuta è venuta meno al suo obbligo di vigilare sulla corretta applicazione dell'Accordo di partenariato UE-ACP.